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Rinnovo del C.c.n.l. del 7 luglio 1999 per i lavoratori addetti alla piccola e media industria
Le proposte normative e sul salario presentate da Unionmeccanica mettono in discussione ruolo e funzioni del contratto nazionale e costituiscono una grave lesione della tutela del potere di acquisto del salario. La Fiom respinge totalmente l'impostazione della Unionmeccanica ed č per questo che non sottoscrive il Ccnl firmato il 29 maggio 2003 dalle altre organizzazioni sindacali ed avvia la contrattazione per i "Pre-accordi". Tabella dei minimi salariali
Decorrenza 1.06.2003 Scadenza economica 31.12.2004 Scadenza normativa 31.12.2006
Indennitā, altri elementi retributivi mensili e coefficienti contrattuali E.d.r. € 10,33 Funzione Quadro € 69,72 cat 9 - € 49,06 cat.8 Numero mensilitā 13 coefficiente giornaliero 26 coefficiente orario 173 Una Tantum Ai lavoratori in forza alla data del 1 giugno 2003, č corrisposto un importo forfettario lordo di € 220,00 suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2003. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarā considerata, a questi effetti, come mese intero. L'importo dell'una tantum č stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed č quindi comprensivo degli stessi. Inoltre in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art.2120 del Codice Civile, l'una tantum č esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrā erogato in due rate: - euro 115,00 lordi nel corso del mese di giugno 2003 - euro105,00 lordi nel corso del mese di gennaio 2004. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrā corrisposto all'atto del pagamento delle altre competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio-30 giungo 2003, con pagamento di indennitā a carico dell'Inps e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo totale dell'una tantum. Ai lavoratori che nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2003 fruiscano di trattamenti di Cig, di riduzione dell'orario per contratti di solidarietā e/o altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'una tantum sarā corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
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