| METALMECCANICI ( COOPERATIVE ) Accordo per il rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende cooperative metalmeccaniche. Data stipula 11 luglio 2001 - Scadenza normativa 31 Dicembre 2002 Minimi tabellari | Livello | Incremento dal 1/7/2001 | Minimo contrattuale dal 1/7/2001 | Incremento dal 1/3/2002 | Minimi contruale dal 1/3/2002 |
| 3 | 31,18 | 1071,07 | 26,73 | 1097,80 |
| 4 | 32,99 | 1110,32 | 28,28 | 1138,60 |
| 5 | 36,15 | 1176,49 | 30,99 | 1207,48 |
| 6 | 39,99 | 1241,53 | 34,28 | 1275,81 |
| 7 | 44,06 | 1331,33 | 37,77 | 1369,10 |
| 8 | 49,26 | 1435,43 | 42,22 | 1477,65 |
| 9 | 55,78 | 1551,18 | 48,03 | 1599,21 |
A queste cifre vanno aggiunte € 10,60 per l'EDR e € 0,27 per indennitā mancata mensa. Una tantum Ai lavoratori in forza alla data dell'11 luglio 2001 č corrisposto un importo forfettario di € 232,41 suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 Gennaio-30 giugno 2001. La frazione di mese superiore a 15 gg.sarā considerata, a questi effetti, come mese intero.L'una tantum č esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrā erogato in due rate pari a: € 154,94 nel corso del mese di luglio 2001 € 77,47 nel corso del mese di dicembre 2001. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrā corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza,puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2001, con pagamento di indennitā a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. |