FNA (ex FINI), i Lavoratori approvano il Contratto aziendale a larghissima maggioranza!

CONTINUA LA CAMPAGNA DI RINNOVI DEGLI INTEGRATIVI AZIENDALI  E DI ESTENSIONE  DELLA CONTRATTAZIONE NELLE AZIENDE METALMECCANICHE BOLOGNESI

MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI SI PUO’

Nella giornata odierna è stata svolta l’ Assemblea ed il Referendum tra le Lavoratrici ed i Lavoratori di FNA SpA ( ex FINI Spa ) per l’ approvazione dell’ Integrativo Aziendale

Alla consultazione tramite Referendum con voto segreto hanno partecipato n° 71 Lavoratori e l’ intesa è stata approvata con il 100% di consenso.

Lo Stabilimento sito in Zola Predosa occupa attualmente circa 130 Dipendenti e, leader nella produzione di Compressori Rotativi a Vite,  fu acquisito nel 2010 ( in piena crisi ) dal Gruppo Torinese NUAIR che ha un altro Stabilimento a Robassomero in provincia di Torino con circa 180 Dipendenti.

Si chiude, così, la vertenza per il Rinnovo dell’ Integrativo Aziendale che avrà vigenza fino al 31/12/2020.

La RSU, la FIOM CGIL e la FIM CISL esprimono grande soddisfazione per l’ esito della consultazione su un’intesa che prevede importanti miglioramenti sia per la parte normativa, sia in tema di diritti ( collettivi e individuali ) sia per la parte economica.

In sintesi l’ intesa prevede:

–           Il consolidamento, il rafforzamento e la valorizzazione delle Relazioni Sindacali attraverso l’ istituzione di             incontri           periodici tra le Parti e la conferma del percorso democratico in tema di validazione delle Piattaforme e degli Accordi      attraverso il voto dei Lavoratori e delle Lavoratrici.

–           Sulle tematiche legate all’Organizzazione del Lavoro il coinvolgimento della RSU e delle OOSS in caso di              modifiche organizzative anche attraverso la costituzione di una Commissione Tecnica Bilaterale

–           Sul tema degli Appalti e/o Subappalti oltre alle informazioni preventive alla Rsu ed alle OOSS, il preciso impegno          dell’Azienda a prendere in considerazione solo Aziende che garantiscono i Diritti Sindacali e che applichino i          trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL stipulati dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente   rappresentative

–           L’impegno ad evitare Trasferimenti di Lavoratori tra i due Stabilimenti per tutta la vigenza dell’ Integrativo e          comunque l’esclusione di decisioni unilaterali

–           L’ impegno dell’Azienda ad informare l’RSU in caso di utilizzo di Lavoratori con Contratto di lavoro a Tempo Determinato   o di Somministrazione a Tempo Determinato ( che non potranno superare la percentuale massima complessiva tra le due         tipologie contrattuali del 18% rispetto ai Tempi Indeterminati al 1° Gennaio di ciascun     anno ), in concomitanza con il loro    ingresso in Azienda, specificandone anche la motivazione.

Diritto di precedenza per chi ha prestato la propria attività in Azienda per almeno 3 mesi in caso di assunzioni a          Tempo Indeterminato.

Il livello di inquadramento di ingresso sia per i Tempi Determinati che per i Somministrati non inferiore al 3°.

L’utilizzo di lavoratori con Contratto a Tempo Determinato e/o di Somministrazione a Tempo Determinato sia legato a motivazioni riconducibili a: picchi produttivi, avvio di nuovi progetti, riorganizzazioni interne, problematiche legate alla qualità del prodotto, sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

–           Il coinvolgimento della RSU sulle tematiche legate alla Formazione

–           L’istituzione di un iter procedurale di natura contrattuale in merito ai Licenziamenti per Giustificato Motivo             Oggettivo, oltre che sul tema delle Mansioni e sugli strumenti di possibile Controllo a Distanza dell’ attività dei      Lavoratori.

–           In tema di Diritti ( Individuali e Collettivi )  la possibilità di trasformare temporaneamente il proprio rapporto di lavoro da Full – time a Part in caso di situazioni particolari ( Part – time d’ Urgenza ), vengono riconosciute 8 ore di Permesso ( anche frazionabili ) per assistere figli fino a 13 anni compiuti ( Permessi per Malattia dei figli ), il 30% a carico dell’Azienda in caso di astensione facoltativa per Maternità/Paternità usufruita nel periodo compreso tra i 6 e i 12 anni del bambino ove non è prevista la copertura INPS ( sempre nel limite dei 6 mesi previsti dalla normativa )

–           L’istituzione di un Premio di Risultato correlato a parametri di Efficienza, Qualità e Redditività ( con verifiche mensili         sull’andamento degli stessi ) del valore di 1750 Euro, uguale per tutti i Livelli di inquadramento, per tutte le    Tipologie         Contrattuali e con incidenza sul TFR da erogarsi attraverso un Acconto di 700 Euro con la mensilità di Marzo dell’ anno   successivo all’ anno di misurazione ed il Saldo con la mensilità di Giugno dell’ anno successivo a quello di misurazione.

Il riconoscimento della maggiorazione del 25%  Per le tutte le ore di Straordinario che il Lavoratore decide di accantonare  in Banca Ore

–           L’Ultrattività dell’ Accordo fino al suo rinnovo.

Zola Predosa, 17/10/2018

La RSU FNA –

LA FIOM- CGIL di Bologna

LA   FIM CISL di Bologna