Le misure contenute nel decreto Ristori e Ristori bis

I nuovi trattamenti e le nuove disposizioni in materia di: • erogazione di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; • divieto di licenziamento; • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

ULTERIORI SEI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono richiedere i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una ulteriore durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere utilizzate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e sono la durata massima richiedibile con causale Covid-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto 104/2020 (decreto agosto), collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle sei settimane previste dal D.L del 28 ottobre 2020. Le sei settimane del decreto, sono riconosciute alle imprese che hanno già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane del decreto n 104/2020 (decreto agosto) decorso il periodo precedentemente autorizzato. I datori di lavoro che richiedono le sei settimane devono versare un contributo addizionale in base al fatturato aziendale del primo semestre 2020 e a quello del corrispondente semestre del 2019. Il contributo è pari al: • 9% della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per le imprese con una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; • 18% della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Sono esonerate dal contributo le imprese con una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 o dei settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività. Il datore di lavoro nella domanda di cassa integrazione deve autocertificare all’INPS l’eventuale riduzione di fatturato. Le domande devono essere inoltrate all’Inps, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Solo in fase di prima applicazione, iltermine di presentazione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al periodo di integrazione salariale o, in caso di autorizzazione posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento. Nella fase di prima applicazione i dati vanno inviati entro il trentesimo giorno successivo al 28 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, se questa data è posteriore al termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento. Trascorsi questi termini, il pagamento della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro. Le domande devono essere inoltrate all’Inps, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Solo in fase di prima applicazione, iltermine di presentazione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al periodo di integrazione salariale o, in caso di autorizzazione posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento. Nella fase di prima applicazione i dati vanno inviati entro il trentesimo giorno successivo al 28 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, se questa data è posteriore al termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento. Trascorsi questi termini, il pagamento della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

2 Il BLOCCO DEI LICENZIAMENTI è confermato e rimane in vigore fino al 31 gennaio 2021 Il Decreto proroga la 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti in vigore dal 23 febbraio 2020: • non è consentito alle imprese l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo Legge 223/1991; • restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020; • non è consentito, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (Legge 604/‘96). • restano sospese leprocedure incorso riferite all’art. 7 della medesima legge. Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. I divieti e le sospensioni non si applicano nei casi di: • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa con la messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; • nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.; • in caso di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, esclusivamente per i lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai lavoratori interessati è comunque riconosciuto il trattamento di NaSpi; •Incaso difallimento, quandononsia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa. In caso di esercizio provvisorio disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. • Nel precedente decreto 104/2020 (decreto agosto) il divieto di licenziamento era preceduto dalla seguente nota che non è prevista nel decreto 137/2020 (Decreto Ristori): «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero del l’esonero del versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di cui alla Legge 223/‘91.»